Art. 1.

      1. Ogni prodotto commercializzato in Italia deve riportare in lingua italiana, apposto dal produttore o dal distributore, sulla propria confezione o, se questa non è presente, sul prodotto stesso, in modo chiaro e leggibile, le seguenti indicazioni:

          a) la dicitura: «Nella lavorazione di questo prodotto non è stato sfruttato il lavoro minorile» se il bene è stato prodotto senza violare alcuna previsione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e in particolare degli articoli 19, 24, 32 e 37 della medesima Convenzione; in caso contrario l'etichetta deve riportare la dicitura: «Nella lavorazione di questo prodotto è stato sfruttato il lavoro minorile»;

          b) la dicitura: «Nella lavorazione di questo prodotto non sono stati violati i diritti dell'uomo e dei lavoratori» se il bene è stato prodotto senza violare i diritti dell'uomo come indicati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e in particolare specificamente negli articoli 4, 5, 22 e 23 della Dichiarazione medesima; in caso contrario l'etichetta deve riportare la dicitura: «Nella lavorazione di questo prodotto sono stati violati i diritti dell'uomo e dei lavoratori».